Proposta di Statuti per il CDV e il CRV e Statuto del CNV approvato dalla CEI
STATUTO DEL CENTRO DIOCESANO VOCAZIONI
Art. 1 – Natura e Finalità
Il Centro Diocesano Vocazioni (C.D.V.) promuove l’impegno della comunità ecclesiale diocesana per l’annuncio, la proposta e l’accompagnamento delle vocazioni al ministero ordinato, alla vita consacrata e alla vita missionaria “ad gentes”.
Il C.D.V. esprime l’impegno della Chiesa particolare per l’animazione vocazionale, promuovendo e coordinando le attività di orientamento vocazionale nelle parrocchie e nelle comunità cristiane della Diocesi, sotto la guida e la responsabilità del Vescovo.
Il C.D.V. esprime al suo interno la varietà e la comunione dei carismi e dei ministeri; offre la sua collaborazione agli organismi ecclesiali nell’ambito delle sue finalità.
Art. 2 – Compiti
Il C.D.V. studia gli orientamenti di pastorale vocazionale della Santa Sede e della C.E.I. e ne cura la divulgazione e la conoscenza; collabora con il Vescovo per promuovere nella Chiesa particolare una pastorale vocazionale con specifica attenzione al ministero ordinato e alla vita consacrata; promuove e favorisce progetti e iniziative atte a suscitare una maggiore consapevolezza, corresponsabilità e collaborazione nella pastorale vocazionale in accordo con gli altri uffici della Curia diocesana, in modo particolare con gli uffici di pastorale familiare, giovanile e per la catechesi.
Art. 3 – Struttura
Il C.D.V. si articola in uffici personali: Presidente, Direttore, Vice Direttore/i e organi collegiali: Direzione diocesana, Ufficio del C.D.V. (o commissione diocesana), Consiglio diocesano (o consulta), Segreteria.
Le nomine negli uffici personali e negli organi collegiali hanno la durata di cinque anni; l’incarico può essere rinnovato una sola volta consecutivamente.
Art. 4 – Direzione diocesana
§ 1 – Composizione
Presidente
Il Presidente del C.D.V. è il Vescovo, primo responsabile delle vocazioni.
Direttore
Il Direttore è nominato dal Vescovo. Il Direttore rappresenta il C.D.V., presiede la Commissione Diocesana, dirige l’attività ordinaria secondo l’orientamento e il piano pastorale diocesano e gli indirizzi del Consiglio Pastorale Diocesano e cura la gestione delle risorse economiche.
In particolare, il Direttore deve creare attenzione e convinzione: nei sacerdoti, nei consacrati e nei laici.
Vice Direttore/I
Il Direttore è coadiuvato da uno o più Vice Direttori, nominati dal Vescovo, su proposta del Direttore stesso.
I Vice Direttori collaborano con il Direttore nello svolgimento delle attività del C.D.V., secondo il mandato ad essi conferito dal Direttore.
Uno di essi, designato dal Direttore, sostituisce il Direttore medesimo in caso di assenza o di impedimento.
Segretario
È scelto dal Direttore, sentita la Commissione diocesana.
Egli partecipa alle sedute degli organi collegiali e redige i verbali; custodisce l’archivio; cura l’esecuzione di quanto viene deliberato dagli uffici e dagli organi collegiali.
§ 2 – Compiti
La Direzione diocesana: coadiuva il Direttore nello studio, nel coordinamento, nella promozione della pastorale vocazionale e nell’esecuzione dei programmi approvati dall’Ufficio del CDV; approva lo stato di previsione e il rendiconto consuntivo redatti annualmente dal Direttore.
Art. 5 – Ufficio del CDV o Commissione Diocesana Vocazioni
§ 1 – Composizione
La Commissione diocesana è composta da: Presidente, Direttore, Vicedirettore/i, un membro designato dal Consiglio presbiterale diocesano, un diacono permanente designato dal Presidente, un rappresentante designato da ciascuno dei seguenti organismi: C.I.S.M., U.S.M.I., C.I.I.S., C.I.M.I., un rappresentante per ogni organismo ecclesiale con specifica ed esclusiva finalità di studio e di promozione vocazionale operante a livello diocesano, una coppia designata dall’Ufficio diocesano per la pastorale della famiglia, alcuni membri cooptati, in numero non superiore a cinque, dalla Direzione del C.D.V., in base a specifiche competenze.
§ 2 – Scadenzario
L’ufficio del C.D.V. si riunisce almeno …… volte all’anno.
L’assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive determina la decadenza, dichiarata dal Presidente, che ne dà mandato al Direttore, il quale cura che si provveda alla sostituzione.
§ 3 – Compiti
Elabora ed approva, sentito il Consiglio diocesano (o commissione), i programmi annuali ordinari e straordinari e ne verifica l’attuazione; delibera, su proposta della Direzione, le modifiche allo Statuto da sottoporre all’approvazione dell’Ordinario del luogo.
Art. 6 – Consiglio (o Consulta Diocesana Vocazioni)
§ 1 – Composizione
Il Consiglio diocesano è composto da: Ufficio del CDV (o Commissione Diocesana Vocazioni), un presbitero ed un laico per ogni Vicaria Forania (decanato), n° …… delegati dal Consiglio dei laici, rappresentante Ufficio Catechistico, Uff. Giovani, Uff. Famiglie, Uff. Scuola.
§ 2 – Scadenzario
Il Consiglio diocesano si riunisce almeno due volte l’anno.
L’assenza ingiustificata a due riunioni consecutive determina la decadenza, dichiarata dal Presidente, che ne dà mandato al Direttore, il quale cura che si provveda alla sostituzione.
§ 3 – Compiti
Dà il suo contributo all’Ufficio del CDV (o Commissione Diocesana Vocazioni) nella elaborazione dei programmi annuali ordinari e straordinari.
Art. 11 -Rapporti con gli organismi e gli uffici della C.E.I. e della Regione Ecclesiastica
Il C.D.V. mantiene rapporti con il C.N.V. ordinariamente attraverso il C.R.V.
STATUTO DEL CENTRO REGIONALE VOCAZIONI
Art. 1 – Natura e Finalità
Il Centro Regionale Vocazioni (C.R.V.) promuove l’impegno delle Chiese locali della Regione ecclesiastica…………………………………………………………………….. a favore delle vocazioni al ministero ordinato, alla vita consacrata e alla vita missionaria “ad gentes” fungendo da raccordo tra CNV e CDV.
Art. 2 – Compiti
Il C.R.V. studia gli orientamenti di pastorale vocazionale della Santa Sede e della C.E.I. e ne cura la divulgazione e la conoscenza; collabora con la Conferenza Episcopale Regionale per promuovere nelle Chiese particolari una pastorale vocazionale unitaria con specifica attenzione al ministero ordinato e alla vita consacrata; promuove e favorisce, progetti e iniziative atte a suscitare una maggiore consapevolezza, corresponsabilità e collaborazione nella pastorale vocazionale in accordo con gli altri uffici Pastorali Regionali; cura e promuove la formazione degli operatori della Pastorale Vocazionale che operano nei CDV.
Art. 3 – Struttura
Il C.R.V. si articola in uffici personali: Presidente, Direttore, Vice Direttore/i, e organi collegiali: Direzione Regionale, Consiglio Regionale (o commissione).
Le nomine negli uffici personali e negli organi collegiali hanno la durata di cinque anni; l’incarico può essere rinnovato una sola volta consecutivamente.
Art. 4 – Direzione Regionale
§ 1 – Composizione
Presidente
Il Presidente del C.R.V. è il Vescovo delegato per il Clero e la Vita consacrata.
Direttore
Il Direttore è nominato dal Vescovo Presidente. Il Direttore rappresenta il C.R.V. al Consiglio del C.N.V., presiede la Commissione Regionale Vocazioni, promuove la comunione tra i C.D.V.
Vice Direttori
Il Direttore è coadiuvato da uno o più Vice Direttori, nominati dal Vescovo Presidente, su proposta del Direttore stesso.
I Vice Direttori collaborano con il Direttore nello svolgimento delle attività del C.R.V., secondo il mandato ad essi conferito dal Direttore.
Uno di essi, designato dal Direttore, sostituisce il Direttore medesimo in caso di assenza o di impedimento.
Segretario
È scelto dal Direttore.
Egli partecipa alle sedute degli organi collegiali e redige i verbali; custodisce l’archivio; cura l’esecuzione di quanto viene deliberato dagli uffici e dagli organi collegiali.
§ 2 – Compiti
La Direzione Regionale: coadiuva il Direttore nello studio, nel coordinamento dei CDV; approva lo stato di previsione e il rendiconto consuntivo redatti annualmente dal Direttore.
Art. 5 – Commissione Regionale Vocazioni
§ 1 – Composizione
La Commissione diocesana è composta da: Presidente, Direttore, Vicedirettore/i, un membro designato dalla Commissione Presbiterale Regionale, un diacono permanente designato dal Vescovo Presidente, un rappresentante designato da ciascuno dei seguenti organismi: C.I.S.M., U.S.M.I., C.I.I.S., C.I.M.I., un rappresentante per ogni organismo ecclesiale con specifica ed esclusiva finalità di studio e di promozione vocazionale operante a livello regionale, una coppia designata dall’Ufficio Regionale per la pastorale della famiglia, alcuni membri cooptati, in numero non superiore a cinque, dalla Direzione del C.R.V., in base a specifiche competenze.
§ 2 – Scadenzario
L’ufficio del C.R.V. si riunisce almeno …… volte all’anno.
L’assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive determina la decadenza, dichiarata dal Presidente che ne dà mandato al Direttore, il quale cura che si provveda alla sostituzione.
§ 3 – Compiti
Elabora e approva progetti regionali e le linee di fondo della Pastorale Vocazionale Regionale. Delibera, su proposta della Direzione, le modifiche allo Statuto da sottoporre all’approvazione del Vescovo Presidente.
Art. 11 Rapporti con gli organismi e gli uffici della C.E.I. e della Regione Ecclesiastica
Il C.R.V. mantiene rapporti con il C.N.V. e con i C.D.V.
STATUTO DEL CENTRO NAZIONALE VOCAZIONI
Approvato il 25 marzo 1998
ART. 1
Natura e finalità
Il Centro Nazionale Vocazioni (C.N.V.), organismo pastorale costituito dalla Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.), promuove l’impegno della comunità ecclesiale italiana per l’annuncio, la proposta e l’accompagnamento delle vocazioni al ministero ordinato, alla vita consacrata e alla vita missionaria “ad gentes”. Esso esprime al suo interno la varietà e la comunione dei carismi e dei ministeri. Offre la sua collaborazione agli organismi ecclesiali nell’ambito delle sue finalità.
ART. 2
Compiti
Il Centro Nazionale Vocazioni:
a) studia gli orientamenti di pastorale vocazionale della Santa Sede e della C.E.I. e ne cura la divulgazione e la conoscenza;
b) collabora con i Vescovi per promuovere nelle Chiese particolari una pastorale vocazionale unitaria con specifica attenzione al ministero ordinato e alla vita consacrata;
c) coinvolge gli organismi vocazionali e ne coordina le attività nelle regioni ecclesiastiche, negli istituti di vita consacrata, nelle società di vita apostolica e negli istituti missionari;
d) promuove e favorisce, in accordo con i responsabili ai vari livelli, progetti e iniziative atte a suscitare una maggiore consapevolezza, corresponsabilità e collaborazione nella pastorale vocazionale.
ART. 3
Struttura
Il C.N.V. si articola in uffici personali: Presidente, Direttore, Vice Direttori, e organi collegiali: Consiglio nazionale, Direzione nazionale, Segreteria. Le nomine negli uffici personali e negli organi collegiali hanno la durata di cinque anni; l’incarico può essere rinnovato una sola volta consecutivamente.
ART. 4
Presidente
Il Presidente del C.N.V. è il Vescovo Presidente della Commissione Episcopale per il clero e per la vita consacrata.
Egli presiede il Consiglio Nazionale; tiene contatti con la Presidenza della C.E.I.; riferisce circa l’attività del C.N.V. al Consiglio Episcopale Permanente e all’Assemblea Generale dei Vescovi.
Il Presidente, in caso di impedimento, può delegare i suoi poteri ad un Vescovo membro della Commissione Episcopale da lui presieduta.
ART. 5
Direttore
Il Direttore è nominato dal Consiglio Episcopale Permanente della C.E.I., sentito il Presidente del C.N.V.
Il Direttore rappresenta il C.N.V., presiede la Direzione Nazionale, dirige l’attività ordinaria secondo gli orientamenti pastorali della C.E.I. e gli indirizzi del Consiglio Nazionale e cura la gestione delle risorse economiche.
ART. 6
Vice Direttori
Il Direttore è coadiuvato da uno o più Vice Direttori, nominati dalla Presidenza della C.E.I., su proposta del Direttore.
I Vice Direttori collaborano con il Direttore nello svolgimento delle attività del C.N.V., secondo il mandato ad essi conferito dal Direttore.
Uno di essi, designato dal Direttore, sostituisce il Direttore medesimo in caso di assenza o di impedimento.
ART. 7
Segretario
È scelto dal Direttore, sentita la Direzione nazionale.
Partecipa alle sedute degli organi collegiali e redige i verbali; custodisce l’archivio; cura l’esecuzione di quanto viene deliberato dagli uffici e dagli organi collegiali.
ART. 8
Consiglio nazionale
§ 1 – Composizione
Il Consiglio nazionale è composto da:
– il Vescovo Presidente
-i membri della Direzione nazionale
-i direttori dei Centri regionali vocazioni
-un membro designato dalla Commissione presbiterale italiana
-un rappresentante designato da ciascuno dei seguenti organismi: C.I.S.M., U.S.M.I., C.I.I.S., C.I.M.I.
– un rappresentante per ogni organismo ecclesiale con specifica ed esclusiva finalità di studio e di promozione vocazionale operante a livello nazionale
– un diacono permanente designato dal Vescovo Presidente
– una coppia designata dall’Ufficio nazionale della C.E.I. per la pastorale della famiglia
-due laici designati dalla Consulta nazionale delle aggregazioni laicali
-alcuni membri cooptati, in numero non superiore a cinque, dalla Direzione nazionale in base a specifiche competenze.
Il Consiglio nazionale si riunisce almeno due volte all’anno. L’assenza ingiustificata a due riunioni consecutive determina la decadenza, dichiarata dal Vescovo Presidente il quale cura che si provveda alla sostituzione.
§ 2 – Compiti
Il Consiglio nazionale:
a) elabora e approva i programmi annuali ordinari e straordinari da sottoporre alla Segreteria generale della C.E.I., e ne verifica l’attuazione;
b) delibera, su proposta della Direzione nazionale, le modifiche allo Statuto da sottoporre all’approvazione del Consiglio Episcopale Permanente della C.E.I.
ART. 9
Direzione nazionale
§ 1 – Composizione
La Direzione nazionale è composta da:
– il Direttore
– i Vice Direttori
– un membro designato dalla Commissione Presbiterale Nazionale
– quattro membri designati rispettivamente dalla C.I.S.M.,dall’U.S.M.I., dalla C.I.I.S., dalla C.I.M.I.
– un diacono permanente designato dal Vescovo Presidente.
La Direzione nazionale si riunisce ordinariamente ogni due mesi. L’assenza ingiustificata a due sedute consecutive determina la decadenza da membro della Direzione, dichiarata dal Direttore, al quale spetta provvedere per la sostituzione.
§ 2 – Compiti
La Direzione nazionale:
a) coadiuva il Direttore nello studio, nel coordinamento, nella promozione della pastorale vocazionale e nell’esecuzione dei programmi approvati dal Consiglio nazionale;
b) approva lo stato di previsione e il rendiconto consuntivo redatti annualmente dal Direttore.
ART. 10
Amministrazione
Il C.N.V. provvede al proprio sostegno finanziario attraverso i contributi che riceve dalla C.E.I., dalle Regioni ecclesiastiche e da organismi ecclesiali, e con le offerte libere ad esso destinate.
Lo stato di previsione e il rendiconto consuntivo, redatti annualmente dal Direttore e approvati dalla Direzione Nazionale, sono presentati alla Segreteria Generale della C.E.I.
ART. 11
Rapporti con gli organismi e gli uffici della C.E.I.
Il C.N.V. mantiene rapporti con gli organismi e gli uffici della C.E.I.
In particolare: a) sottopone alla Segreteria generale l’approvazione dei propri programmi, dello stato di previsione e del rendiconto consuntivo; b) partecipa a riunioni congiunte indette dal Segretario della C.E.I. per il coordinamento delle attività; c) si collega con la Commissione Episcopale per il clero e la vita consacrata, per il laicato e con la Commissione mista Vescovi – religiosi – istituti secolari, dalle quali riceve autorevoli orientamenti in ordine alla pastorale vocazionale; d) promuove e mantiene costanti rapporti di reciprocità e collaborazione con i Centri regionali e diocesani per le vocazioni.
ART. 12
Rapporti con altri organismi
Il C.N.V. mantiene rapporti di intesa e collaborazione con gli organismi pastorali nazionali ed internazionali che svolgono attività attinenti alle sue finalità.