Statuto del Centro Regionale Vocazioni dell’Emilia-Romagna
Art. 1 – È costituito nella Regione ecclesiastica Emilia-Romagna il Centro Regionale Vocazioni, già approvato dalla Conferenza Episcopale Regionale il 27 aprile 1977, per favorire una pastorale vocazionale unitaria ed una proposta chiara, efficace ed aperta a tutte le vocazioni di speciale consacrazione, secondo lo spirito e gli orientamenti del Piano pastorale per le vocazioni, Vocazioni nella Chiesa italiana, della Conferenza Episcopale Italiana (1985).
Art. 2 – Natura e finalità. Il CRV è un organismo di collegamento tra i Centri Diocesani Vocazioni, il Centro Nazionale Vocazioni e i Centri Pastorali Regionali. Esso promuove la comunione ed è a servizio di tutte le categorie vocazionali di speciale consacrazione nell’ambito della regione ecclesiastica. Si propone di fare crescere la coscienza della dimensione vocazionale di ogni vita cristiana e di orientare iniziative e proposte pastorali affinché tutte le vocazioni favoriscano e sostengano quelle di particolare consacrazione. Per questo accoglie in sé e sollecita la presenza e l’apporto dei presbiteri diocesani, dei diaconi, dei religiosi e delle religiose, dei consacrati secolari, dei missionari e dei laici (associazioni e movimenti ecclesiali).
Art. 3 – Per raggiungere tali finalità il CRV offre i seguenti servizi:
– guida e stimola nella regione il cammino programmato a livello nazionale;
– cura attraverso il proprio “ufficio” dei momenti di riflessione e lettura della situazione regionale, al fine di programmare e sostenere il cammino unitario di pastorale vocazionale in regione;
– favorisce il sorgere di vivi centri diocesani unitari e li stimola con una prudente e costante opera di contatto e collaborazione;
– cura incontri periodici di formazione e informazione, finalizzati sempre ad una maggiore comunione ecclesiale, dei direttori di CDV, in modo da accompagnare la crescita di un vero e proprio “cammino” regionale;
– organizza ogni anno incontri o convegni o seminari di studio per i responsabili e per gli animatori, al fine di favorire la conoscenza, le intese, lo scambio di sussidi e di esperienze; in particolare, approfondisce le tematiche urgenti per il cammino regionale e quelle proposte annualmente a livello nazionale;
– offre sussidi per la formazione degli animatori diocesani e per l’animazione della comunità cristiana preoccupandosi di renderli aderenti alle concrete situazioni della regione.
Art. 4 – Struttura. Il CRV è presieduto da un Vescovo delegato dalla C.E.R., ed opera secondo le disposizioni della Conferenza stessa. È responsabile un Direttore, nominato dalla C.E.R., il quale essendo membro di diritto del Consiglio del CNV può così contribuire a creare i programmi nazionali e svolgere un efficace servizio di comunione, nella Chiesa Italiana, tra il cammino di pastorale vocazionale delle Diocesi e quello tracciato dal CNV.
Art. 5 – Il CRV si articola nel Consiglio e nell’Ufficio. Il Consiglio Regionale è composto dai Direttori dei CDV e dai rappresentanti delle diverse categorie vocazionali, oltre ai consiglieri nazionali presenti in regione. Ne fanno parte anche dei rappresentanti delle associazioni e dei movimenti ecclesiali laicali a diffusione regionale. Spetta al Consiglio Regionale presentare alla C.E.R. la terna per la nomina del Direttore regionale. L’Ufficio regionale è composto dal Direttore del CRV e dai rappresentanti delle diverse categorie vocazionali.
Art. 6 – Il Consiglio del CRV viene convocato dal vescovo delegato tramite il Direttore del CRV tutte le volte che l’Ufficio lo ritiene utile e comunque non meno di tre volte l’anno. La convocazione può avvenire anche su richiesta dei due terzi dei membri di diritto.
Art. 7 – Il Consiglio ha compiti di promozione e di coordinamento. Per creare coscienza vocazionale, mettendosi a servizio della pastorale regionale ordinaria, invita ai suoi incontri, quando lo ritiene utile, dei rappresentanti degli altri organismi pastorali della regione.
Art. 8 – L’Ufficio è l’organismo esecutivo del CRV. Ha anche compiti di studio e di animazione. Viene convocato prima di ogni riunione od iniziativa del Consiglio del CRV e tutte le volte che i suoi membri lo ritengano necessario.
Art. 9 – Almeno una volta ogni due anni viene convocata una assemblea regionale di tutti gli animatori vocazionali presenti nelle Diocesi, per favorire una coscienza comune riguardo all’impegno unitario nella pastorale vocazionale di tutta la regione.
Art. 10 – L’Ufficio regionale predispone ogni anno il bilancio preventivo e consuntivo del CRV da sottoporre al Consiglio del CRV e alla C.E.R. Esso inoltre provvede a raccogliere il contributo economico annuale al CNV dai vari CDV entro il 31 marzo.